Guida IVIE Imposta Valori Immobili Estero

IVIE Imposta sul Valore degli Immobili situati all'estero

La legge n. 214 del 22 dicembre 2011  ha istituito l'IVIE una Imposta che colpisce il Valore degli Immobili all'Estero.


 
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Pubblichiamo la normativa contenuta nell'articolo 19  che istituisce l'Ivie, Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero.
Attenzione, lo stesso articolo dal comma 18 e successivi prevede anche una nuova imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero.


Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori « scudati» e su attivita’ finanziarie e immobili detenuti all’estero.
..... omiss...

Art. 19 comma 13.
A decorrere dal 2011 e’ istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

 comma 14.
Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 e’ il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta e’ dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per almeno quindici giorni e’ computato per intero.

 comma 15.
L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200.
Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;

comma 15-bis.
Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro;

comma 16.
Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e’ situato l’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

comma 17.
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche’ per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.


Riferimento legislativo:
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 Testo coordinato del Decreto Legge dicembre 2011, n. 201
Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici.» 
Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori « scudati» e su attivita’ finanziarie e immobili detenuti all’estero


 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012


Provvedimento Agenzia Entrate del 5 Giugno 2012
Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.


Circolare Agenzia Entrate nr 28/E del 2 Luglio 2012
Imposta sul Valore degli Immobili situati all'estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.
Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 e successive modificazioni. Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 Giugno 2012


 

 

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