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Pubblicato Martedì, 27 Marzo 2012 12:03
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Scritto da Rag. Francesco Andrenacci
Le Società tra Professionisti STP nella riforma del Governo Monti
Converito in legge con modifiche il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, diventano legge dello stato anche le norme sulle STP Società Tra Professionisti
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Le STP sono Società tra Professionisti composte da:
- soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, e cittadini della UE, purchè in possesso del titolo di studio abilitante;
- soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Lo sforamento del tetto di un terzo deve essere ristabilito nel termine perentorio di 6 mesi a pena di cancellazione dall'albo Professionale.
L’atto costitutivo della STP deve indicare criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla Società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione.
Le STP devono stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Vige l'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine per soci e società:
Il socio professionista può oppone agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Società tra professionisti.
La partecipazione ad una Società è incompatibile con la partecipazione ad altra Società tra professionisti.
La Società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Sono fatte salve le associazioni professionali e i diversi modelli societari già vigenti alla data della nuova normativa.
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