A chiamata o intermittente

Il contratto   intermittente


Il contratto regolamenta il lavoro cd. a fattura svolto saltuariamente per attività lavorative autonome non occasionali con cadenza intermittente, rispetto al quale vengono emesse fatture a fronte del compenso.

 
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Il contratto intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

 

Sono previste due forme: a) con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro o b) senza obbligo di corrispondere tale indennità.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
a) da qualunque lavoratore
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
- per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie);
- in base alle esigenze individuate dal Ministero del Lavoro (tabella allegata al R.D. 6 dicembre n. 2657/1923).
b) indipendentemente dal tipo di attività (L. 80/05) da:
- lavoratori con meno di 25 anni (anche se non disoccupati)
- lavoratori con più di 45 anni compresi anche i pensionati (anche se non espulsi dal mondo del lavoro).
c) da qualunque impresa, ad eccezione di quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs. 626/1994).

Non si applica alla Pubblica Amministrazione.

Non è consentito per sostituire lavoratori in sciopero, all’interno di aziende che nei sei mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi o nelle quali è in corso una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro, per cassa integrazione, per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Il lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo che non sia complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, anche se riproporzionato secondo la prestazione lavorativa effettivamente eseguita (per esempio è proporzionato l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, le ferie e i vari trattamenti previdenziali e assistenziali).
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata non matura nessun diritto dei lavoratori subordinati: ha solo il diritto a percepire l’indennità di disponibilità.

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